Studio Legale Pistone

PROVVIGIONI DEGLI AGENTI PIGNORABILITA’

pignoramento provvigioni

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E’ possibile pignorare le provvigioni degli agenti di commercio?

Il creditore di un agente di commercio può pignorare le somme che quest’ultimo vanta nei confronti dell’azienda preponente a titolo di provvigioni per l’attività svolta nei limiti di un quinto della provvigione stessa al netto delle ritenute fiscali.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con sentenza del 18.1.2012 n. 685 stabilendo che “in tema di espropriazione forzata presso terzi le modifiche apportate dalle leggi n. 311/2004 e n. 80/2005 al DPR n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c.”

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