Studio Legale Pistone

GIUSTA CAUSA E TRASFERIMENTO D’AZIENDA

In caso di trasferimento d’azienda l’agente di commercio può recedere per giusta causa?

Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, nel caso di trasferimento d’azienda, in mancanza di giusta causa, essendovi successione automatica del contratto senza soluzione di continuità, gli agenti conservano tutti i diritti che derivano dal contratto, fatta salva la possibilità per le parti di stabilire diversamente, anche con riguardo ai debiti inerenti il sotteso contratto di agenzia.

L’agente, soggetto terzo estraneo all’accordo tra cedente e cessionario, può recedere dal contratto d’agenzia entro tre mesi dalla conoscenza del trasferimento d’azienda soltanto se sussiste una giusta causa, fatta salva in questo caso la responsabilità del cedente.

Nello specifico, tale giusta causa deve riguardare solo il cessionario e deve riguardare elementi di consistenza oggettivamente valutabile (scarsa solvibilità o inaffidabilità commerciale del cessionario, minori prospettive di guadagno).

In assenza di tale giusta causa, il recesso va considerato ad nutum (ex art. 2118 c.c.), con obbligo quindi dell’agente di dare preavviso e, parallelamente, con il venir meno del diritto all’indennità prevista per la cessazione del rapporto.

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