La professione medica, su cui hanno compiti di vigilanza gli ordini professionali all’uopo costituiti, è da sempre inquadrata nella categoria codicistica delle professioni intellettuali. Il contratto col medico è quindi contratto col professionista intellettuale. La prestazione medica, definita come prestazione d’opera intellettuale, è regolata dall’art.2230 ss.c.c., che rinvia alle norme sul lavoro autonomo in quanto compatibili. I problemi della materia iniziarono a sorgere con il pieno svolgersi dei principi costituzionali solidaristici, dello stato sociale ed in particolare di quelli sui trattamenti sanitari, e quindi sulle strutture che svolgono quella funzione pubblica. Da questa prospettiva, l’evoluzione della giurisprudenza ha risentito delle diverse forme organizzazione di svolgimento della professione. Da principio si riteneva che non fosse dato di rinvenire un rapporto privatistico con il medico di una struttura sanitaria pubblica. Il medico, si diceva, era assimilato al dipendente pubblico, ed era responsabile solo nei confronti dell’Amministrazione (art.28 Cost.). D’altra parte, la struttura sanitaria pubblica non possedeva che una rada soggettività, che si riteneva impossibile integrare in un concetto di entità giuridica distinta rispetto allo Stato. In questa prima fase, dunque, gli strumenti di tutela per il cittadino erano solo quelli derivanti dal codice civile o dal codice penale, e tipicamente dati in termini extracontrattuali, dal momento che, assunta la mancanza di uno dei soggetti, non era dato di ricavare alcuna convenzione contrattuale. Né d’altra parte alcuna delle dottrine già all’epoca presenti (es. “contratto di fatto“) consentiva di dare credito fondatamente alla tesi che si potesse essere di fronte ad una prestazione contrattuale. Sotto altro profilo, le strutture private subivano la diversa regolamentazione offerta dall’art.2232 c.c., che prevede la responsabilità del prestatore d’opera, e dei suoi ausiliari. Laddove non era rinvenibile una convenzione apposita, la struttura veniva colpita direttamente ex art. 1218 o indirettamente secondo l’art.2049 c.c.. In un momento successivo, si ritenne di individuare nelle costituite Unità Sanitarie una qualche personalità giuridica, pur sempre di diritto pubblico, e quindi verso le quali non era dato di utilizzare i comuni strumenti privatistici che già all’epoca potevano essere utilizzati nei confronti di strutture private. In questo frangente, le relazioni fra Amministrazione e dipendenti divengono caratterizzate da una coloritura privatistica, finalmente idonea alla figura del medico quale professionista intellettuale, e lavoratore autonomo. In questa fase, si consolida la teoria che vede il medico rispondere in via extracontrattuale. Si formano così due diversi indirizzi in Giurisprudenza: l’uno rivolto alle strutture private, e l’altro alle strutture pubbliche. Con l’inammissibile risultato che la struttura pubblica svolge la propria funzione senza idonee garanzie di soddisfacimento al cittadino – utente, nel momento nel quale, peraltro, v’è maggior bisogno di tutele. La percezione di tali disparità ed i rimedi ad hoc predisposti (cosiddetto Tribunale del malato), unitamente all’evoluzione del sistema pubblico di esercizio della funzione, ed in ultima ratio, all’evoluzione dell’organizzazione sanitaria pubblica stanno oggi conducendo l’ambito privilegiato di attività del medico pubblico ad un sistema maggiormente garantito. Onde assoggettare l’attività medica ad un controllo più pregnante dell’A.G. e fondare sistemi di tutela più efficaci per chi debba ricorrere alle cure mediche, la Giurisprudenza, attraverso il ricorso a concetti di ordine sistematico ha mutuato dalla disciplina contrattuale e dalla clausola di cui all’art. 1173 c.c. un’apposita disciplina. Nella casistica giudiziaria viene marginalizzato il ruolo della responsabilità extracontrattuale a favore di quella contrattuale, e viene configurata la nuova responsabilità di origine negoziale, cosiddetta “da contatto sociale”.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che il rapporto tra paziente e medico/struttura sanitaria è sempre un rapporto contrattuale che comprende sia la prestazione sanitaria, sia le prestazioni alberghiere, sia, infine, l’obbligo di fornire al personale medico e paramedico i medicinali, le attrezzature necessarie e tutto ciò che possa servire a gestire improvvise complicazioni (c.d. contratto di spedalità).
Peraltro, al riguardo, la giurisprudenza in alcuni casi ha ravvisato un accordo espresso nel caso di sottoscrizione del consenso informato, rispetto al quale è pacifico che se il medico non dovesse avere ottemperato all’obbligo informativo, in caso di esito negativo dell’intervento, sarà ritenuto responsabile e tenuto a risarcire i danni causati al paziente.
Tornando ai profili di responsabilità, possiamo quindi affermare che il rapporto tra medico e paziente, anche nel caso non scaturisca da alcun esplicito contratto (come nel caso del medico pubblico dipendente), è pur sempre un rapporto giuridico di tipo contrattuale; pertanto, laddove il medico non adempia alla prestazione dovuta, sarà responsabile e tenuto a risarcire (natura contrattuale di tale responsabilità) tutti i danni arrecati al paziente:
- danno morale e/o esistenziale
- danno biologico /invalidità permanente + invalidità temporanea
- danno patrimoniale (tutti i costi sostenuti per le cure mediche – c.d. danno emergente – mancati guadagni determinati dalla prolungata malattia – c.d. lucro cessante)
- perdita di chanches (se il paziente dimostra che la diagnosi tempestiva e la cura adeguata avrebbe anche solo migliorato la prognosi)
In particolare, ricordando che trattandosi di responsabilità contrattuale il termine di prescrizione sarà di 10 anni, avremo una responsabilità del medico per l’insuccesso di interventi o prestazioni c.d. di “routine”, anche solo con l’accertamento della colpa lieve, ovvero il medico nel rendere la propria prestazione non si è attenuto alle normali regole della scienza e della pratica (in questo caso, il paziente deve provare la conclusione del contratto e dedurre il mancato miglioramento e/o il peggioramento); per l’insuccesso di interventi o prestazioni non di “routine”, solo con l’accertamento della colpa grave, oppure anche solo con l’accertamento della colpa lieve, purché la colpa sia consistita in negligenza o imperizia (in questo caso il paziente deve provare la conclusione del contratto e dedurre un inadempimento del debitore astrattamente idoneo alla produzione del danno).
Incombe sempre sul medico provare che l’inadempimento non vi è stato o che è dispeso da fatto a lui non imputabile ovvero che, pur esistendo, non è stato la vera causa del danno
In merito al nesso di causalità per potere affermare la responsabilità del medico è sempre necessario accertare che, qualora il medico avesse tenuto il comportamento alternativo corretto, il paziente non avrebbe subito pregiudizi.
Tale accertamento avendo ad oggetto fatti che si sono verificato o che non possono più verificarsi, deve fondarsi non su un giudizio di certezza assoluta, ma bensì di ragionevole probabilità
Quanto detto finora, come già accennato, vale anche per la responsabilità della struttura sanitaria, senza alcuna distinzione tra struttura sanitaria pubblica e privata.
In particolare, l’ente ospedaliero risponde autonomamente (ex art. 1228 c.c) dei danni causati dal medico in quanto suo ausiliario; in altre parole, vi è una responsabilità autonoma dell’ente che prescinde dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori e che trova la sua fonte nell’inadempimento di obbligazioni direttamente riferibili all’ente.
Lo Studio Legale Pistone offre assistenza legale al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni patiti in caso di errore medico, proponendo, salvo esame del singolo caso, pattuizioni (c.d. patto di quota lite) che prevedano un minimo acconto ed il pagamento dei compensi legali con una somma percentuale sul valore del risarcimento eventualmente ottenuto.
Lo Studio si avvale di medici legali fiduciari che forniranno una dettagliata relazione medico-legale con l’esatta quantificazione dei danni risarcibili.