Studio Legale Pistone

Agente in attività finanziaria e Mediatore creditizio: quali i requisiti, gli obblighi e le caratteristiche della loro attività

Il D.lgs. 141/2010 ha cambiato le regole dell’agire di due note categorie professionali: l’Agente in Attività Finanziaria e il Mediatore Creditizio.

La nuova disciplina si trova collocata nel Testo Unico Bancario.

Posizione che potrebbe significare una precisa volontà del legislatore di ricomprendere finalmente la regolamentazione normativa di entrambe le figure nel Testo Unico, riassumendo in esso quanto previsto dal D. Lgs. del 1999 (D. Lgs. n. 374, 25/9/99) per gli Agenti in Attività Finanziaria e quanto disegnato dalla legge del 1996 (L. n° 108, 7/3/1996) per i Mediatori Creditizi.

Il Titolo VI bis del Testo Unico Bancariocontiene ora la disciplina dell’Agente in Attività Finanziaria, dedicandole il dettato di cui all’art. 128 quater:

  • È Agente in attività finanziaria“il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane” (art. 128 quater, comma 1).
  • Per quanto riguarda la loro attività, la norma prevede che l’agente possa svolgere esclusivamentele predette attività, ricomprendendo anche quelle ad esse connesse o strumentali (art. 128 quater, comma 1).

Tuttavia, la riserva di attività non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari(art. 128 quater, comma 7).

  • È prevista la registrazione obbligatoria ad un apposito elenco, tenuto dall’Organismo, OAM, istituito dal 12.12.2011 (ex art. 128 undecies), per chi decida di intraprendere l’esercizio professionale dell’attività di agente in attività finanziaria nei confronti del pubblico(art. 128 quater comma 2), rispettando precisi requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. n. 286/98, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c)requisiti di onorabilità e professionalità,compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sonoinoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica (art. 128 quinquies, comma 1).

  • L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge (art. 128 quinquies, comma 1-bis).
  • La permanenza nell’elenco è subordinata all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale (art. 128 quinquies comma 2).
  • Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco, al ricorrere di determinate condizioni e di espressi requisiti riferiti all’attività svolta, stabiliti con regolamento (adottato, ex art. 17 co.3, L. 400/88, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia). Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica la riserva di esclusiva e la limitazione relativa agli intermediari di cui al quarto comma dell’art. 128 quater,  di seguito riportato (art. 128 quater, comma 6).
  • l’agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronicaistituti di pagamento comunitari comunica all’Organismo(di cui all’art.128-undecies) l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale (ex art.art. 42, co.3, D.Lgs n. 231/07, le comunicazioni sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. Spetta all’Organismo stabilire la periodicità e le modalità di invio della comunicazione (art. 128 quater, comma 7-bis).
  • Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppoTuttavia, nel caso in cui l’intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati(art. 128 quater, comma 4) .
  • Il mandante risponde in solido dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (art. 128 quater,comma 5).

Dopo aver delineato caratteristiche e requisiti dell’attività dell’Agente in attività finanziaria, il Titolo VI del Testo Unico Bancario delinea la disciplina del Mediatore creditiziodandone la definizione di cui all’art. 128 sexies:

  • È Mediatore creditizio“il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (art. 128 sexies, comma 1).
  • Il mediatore creditizio svolge esclusivamentela predetta attività, nonché quelle ad essa connesse o strumentali, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (art. 128 sexies, comma 3).
  • Anche per il Mediatore creditizio è prevista l’iscrizione obbligatoria ad un apposito elenco, quando l’esercizio della professione è diretto al pubblico e in presenza dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitatao disocietà cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128- sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame (art. 128 septies).

  • La permanenza nell’elenco è subordinata all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale (art.128 septies, comma 1-bis).
  • L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge (art. 128 septies, comma 1-ter).